FAQ - Domande e Risposte durante le lezioni nelle scuole

  • La domanda più ricorrente è: che cosa mi capita se la persona denunciata è assolta o se la denuncia viene archiviata?

- Non succede nulla o, se una contro-denuncia viene presentata, è destinata ad immediata archiviazione.
Infatti l’unica ipotesi astrattamente ipotizzabile a carico dell’insegnante che denuncia è quella di calunnia (art. 368 c.p..) reato molto grave a carico di “chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferire o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno sapendolo innocente ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato…”

  • Come si devono regolare gli insegnanti in tal caso?

- Gli insegnanti si devono limitare a riferire ciò che hanno appreso o, più raramente ciò che hanno visto, senza entrare nel merito di valutazione sulla veridicità dei fatti, essi sono totalmente al riparo da ogni accusa di calunnia tanto più che è onere dell’accusa dimostrare che l’insegnante era a conoscenza dell’innocenza dell’accusato.

  • Non c’è il pericolo di commettere, in casi del genere, una diffamazione?

R - No, perché la diffamazione viene commessa da chi “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”. Oltre alla mancanza della pluralità di interlocutori, manca nel denunciante il dolo tipico del delitto di diffamazione.

  • Se uno studente afferma “mio padre spaccia” come ci si deve comportare?

R - Un’affermazione del genere, se priva di alcuna contestualizzazione, non consente di formulare alcuna accusa e, di conseguenza, di aprire un procedimento penale a carico di chicchessia. Diverso sarebbe se il minore riferisse che in una certa precisa occasione, connotata da coordinate spazio temporali, ha assistito personalmente alla consegna di una sostanza che sapeva essere stupefacente.

  • Se uno studente afferma “mio padre picchia abitualmente la mamma” come ci si deve regolare?

R - In questo caso, a differenza del precedente, si deve presentare denuncia essendo il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) un reato procedibile d’ufficio ed abituale e, in quanto tale, connotato da una pluralità di condotte illecite.

  • È possibile fare una denuncia anonima?

- No, la legge stabilisce (art. 333 c.p.p.) che non se ne può fare alcun uso. Esse vanno iscritte a mod. 46 e sono immediatamente archiviate. Lo stesso vale per tutti gli scritti anonimi.

  • Il personale scolastico può diventare “confidente” della polizia?

R - Si, nel caso in cui la prova del reato può essere acquisita direttamente dalla polizia giudiziaria il privato, chiunque esso sia, può svolgere il ruolo di informatore della polizia (art. 203 c.p.p.) connotato dai requisiti della segretezza e del rapporto di fiducia intercorrente tra l’organo di polizia e il confidente. Un caso tipico potrebbe essere quello in cui personale scolastico notando un soggetto che probabilmente spaccia davanti alla scuola avverte la polizia giudiziaria che, a sua volta, potrà effettuare un appostamento per cogliere il soggetto in flagranza di reato.

  • Che valore hanno gli scritti anonimi?

R - Nessuno. La legge prevede la loro distruzione, “salvo che costituiscano corpo del reato (ad esempio una calunnia) o provengano comunque dall’imputato” (art. 240 comma 1 c.p.p.)

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